Il Testamento dello Zio (non d’America)

“Se lo zio avesse scritto un testamento ora non dovrei impazzire a cercare cugini che non ho mai visto… adesso che faccio?”.

Non capita tutti i giorni di ricevere un’eredità da un parente che è passato a miglior vita e non sempre la gestione di queste eredità sono semplici e lineari; a volte si incorre in pratiche inaspettatamente complicate.

Ecco cosa è successo alla Signora Maria che si è trovata a dover gestire una successione con cugini residenti all’estero che non aveva mai avuto il piacere di conoscere e che non sapeva come rintracciare.

Uno zio della Signora Maria, non sposato e senza figli, era venuto a mancare da poco. Era uno tra i fratelli più amati della madre, il solo dei cinque fratelli a non essere emigrato in America in cerca di fortuna. Lo zio, dopo una lunga vita dedicata esclusivamente al lavoro, aveva accantonato un discreto gruzzolo e lo aveva investito in due appartamenti situati sullo stesso pianerottolo di un’ elegante palazzina. Il primo era abitato da lui mentre il secondo era stato messo a reddito. Oltre a questi due immobili, aveva una certa liquidità su un conto corrente postale.

Questo zio era uno dei fratelli della madre: per l’esattezza il quinto e ultimo fratello.

Quella che poteva essere una bella eredità lasciata dallo zio si stava rivelando una situazione molto complicata e se qualcuno avesse suggerito allo zio di lasciare un testamento con le sue volontà tutto sarebbe stato più semplice.

Nella nostra ormai lunga esperienza di Consulenti Finanziari ci è capitato molto spesso di assistere i nostri clienti in momenti difficili, anche quelli di tristezza e di dolore per la perdita di un proprio caro. A cui si aggiungono i tanti problemi riguardanti l’eredità e i suoi destinatari.

Se la persona che viene a mancare non si premura di lasciare un testamento infatti, gli eredi vengono individuati direttamente dal Codice Civile, secondo un preciso schema di suddivisione in quote del patrimonio che comprende coniuge e figli; in assenza di questi ultimi vengono interpellati anche fratelli e ascendenti e, in assenza di questi eredi, i parenti entro il 6° grado.

La norma del Codice Civile risale all’anno 1942 quando il modello della famiglia era patriarcale e convivevano insieme membri appartenenti a più generazioni (genitori, figli, nonni, zii). All’epoca la famiglia estesa costituiva la norma in Italia, soprattutto nelle aree rurali e consentiva ai suoi componenti di condividere la quotidianità, di collaborare nella cura reciproca e nell’organizzazione domestica. Il modello strutturale della famiglia moderna, caratterizzata dalla convivenza tra parenti di primo grado, ovvero genitori e figli, si è imposto nel dopoguerra. Ma la norma del Codice Civile non si è adeguata al cambiamento e oggi risulta complicata da applicare e può creare non poche difficoltà agli eredi.

È bene quindi riflettere sull’argomento e dato che “prevenire è meglio che curare” diventa utile predisporre un testamento, mediante il quale decidere in anticipo, secondo i propri desideri, a chi lasciare beni mobili ed immobili.

In verità la norma mette delle restrizioni a tutela di alcuni soggetti, come i parenti più prossimi, che non possono infatti essere diseredati. In presenza di coniuge, figli o ascendenti, i cosiddetti legittimari, una quota detta “legittima” deve essere rispettata.

Il Codice Civile suddivide il patrimonio in due parti: la quota “legittima” e la quota “disponibile”.

È facilmente intuibile come la “quota legittima”, anche contro la volontà della persona defunta, debba andare agli eredi legittimari, mentre la “quota disponibile” possa essere lasciata a chiunque, anche ad una persona senza legami di parentela piuttosto che ad una associazione o ad un ente benefico.

Ecco una tabella semplificata al fine di calcolare la quota di patrimonio di cui si può disporre per testamento, ovvero la quota disponibile:


La predisposizione di un testamento è più facile di quanto si pensi; si può redigere anche senza l’intervento di un notaio o altro professionista e quindi senza sostenere alcuna spesa.

La legge prevede infatti, la possibilità di redigere quello che viene definito il TESTAMENTO OLOGRAFO, ovvero un documento scritto interamente dal testatore, di proprio pugno e su qualsiasi “pezzo di carta”, all’interno del quale è possibile decidere a chi lasciare determinati beni mobili ed immobili.
Il testamento olografo per essere valido, deve necessariamente essere scritto a mano, datato, firmato con nome e cognome e devono essere chiare le volontà dello scrivente.
I testamenti compilati da terzi, scritti a macchina o a computer sono considerati nulli.

A scopo cautelativo sarebbe meglio redigere il documento in due copie e identificare al suo interno gli eredi e i beni a questi lasciati, uno ad uno, in modo chiaro e inequivocabile, consapevoli del fatto che, qualora i soggetti inseriti nel testamento o identificati dalla legge muoiano prima dell’apertura del testamento stesso, a questi succedono i loro parenti più prossimi.

Per evitare complicazioni, è inoltre opportuno che all’interno del documento, della cui esistenza il testatore non è tenuto ad avvisare nessuno, sia inserita una formula di revoca delle precedenti volontà testamentarie, inserendo la frase: “il presente testamento sostituisce ed annulla i precedenti”.

Una volta completato, il documento può essere depositato presso un notaio oppure conservato in luogo sicuro come, ad esempio, la cassaforte o una cassetta di sicurezza presso una banca.

Non sempre tuttavia, il proprio patrimonio è facilmente divisibile tra gli eredi; in questo caso l’intervento di un professionista come il notaio o un consulente patrimoniale diviene fondamentale. Il Codice Civile ha previsto perciò altri due tipi di testamento:

IL TESTAMENTO PUBBLICO che è redatto necessariamente dal Notaio, il quale provvede a raccogliere le volontà del testatore e a metterle per iscritto, alla presenza di due testimoni. Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio stesso, il testamento viene conservato presso la sede del Notaio, finché in attività,e successivamente presso l’Archivio Notarile. Il Notaio, appena gli è nota la morte del testatore, comunica l’esistenza dello stesso agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e provvede alla pubblicazione del testamento.
Il testamento pubblico ha la stessa validità del testamento olografo, ma rispetto a quest’ultimo ha il vantaggio di essere redatto con la competenza specifica del Notaio, che può suggerire le soluzioni migliori nel rispetto della normativa vigente.

IL TESTAMENTO SEGRETO che è redatto come il testamento olografo, viene sigillato dal testatore e consegnato al Notaio alla presenza di due testimoni, questi non ne conoscono il contenuto. I vantaggi di questa tipologia di testamento, poco diffusa, sono la custodia e la segretezza garantita dal deposito presso il Notaio.

Con questo breve scritto speriamo di aver suscitato in chi ci legge qualche interrogativo; perché l’argomento del passaggio generazionale è un argomento che il cliente dovrebbe necessariamente affrontare e trattare con il proprio Consulente Finanziario.

La tutela del patrimonio passa anche e soprattutto dalla condizione famigliare: più informazioni si condividono con il proprio Consulente Finanziaio più l’analisi sarà accurata.

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